Art. 35 Codice Navigazione Esclusione di zone dal demanio marittimo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.