Art. 35 Codice Navigazione Esclusione di zone dal demanio marittimo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.