Art. 34 Codice Navigazione Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta dell’amministrazione statale, regionale o dell’ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale

Testo in vigore dal 11 gennaio 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.