Art. 45 Codice Navigazione Modifica o estinzione della concessione per cause naturali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l’utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

2. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della consistenza dei beni da rendere impossibile l’ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.