Art. 40 Codice Navigazione Riduzione del canone

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Qualora l’utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un’adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell’articolo 44.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.