Art. 1227 Codice Navigazione Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all’autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l’ammenda fino a lire mille.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.