Art. 1218-bis Codice Navigazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a lire 16.000.

2. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi.(11)

Testo in vigore dal 20 luglio 1962

Note di aggiornamento

Aggiornamento (11)

La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che “Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l’emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.