Art. 1218-bis Codice Navigazione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a lire 16.000.
2. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi.(11)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (11)
La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che “Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l’emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.”