Art. 1223 Codice Navigazione Assegnazione indebita di funzioni

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’armatore, l’esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.