Art. 1221 Codice Navigazione Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell’equipaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell’autorità competente sulla composizione e forza minima dell’equipaggio, è punito con l’ammenda da lire trecento a tremila.

2. Alla stessa pena soggiace l’esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell’equipaggio.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.