Art. 1226 Codice Navigazione Imbarco di passeggeri infermi

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il vettore o il comandante, che, senza l’autorizzazione dell’autorità competente o senza l’osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l’incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l’imbarco dalla competente autorità, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a mille.

2. Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell’aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull’imbarco dei passeggeri infermi.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.