Art. 1216 Codice Navigazione Navigazione senza abilitazione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l’esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire diecimila.
2. Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità... che non sia in vigore.
3. La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell’aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.