Art. 1216 Codice Navigazione Navigazione senza abilitazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l’esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire diecimila.

2. Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità... che non sia in vigore.

3. La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell’aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.