Art. 1225 Codice Navigazione Omissione di provvedimenti profilattici
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell’equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
2. Alla stessa pena soggiace il comandante dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.