Art. 1225 Codice Navigazione Omissione di provvedimenti profilattici

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell’equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace il comandante dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.