Art. 1218 Codice Navigazione Inosservanza di norme sulle segnalazioni

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell’aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a diecimila.

2. Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è dell’ammenda da lire cento a duemila.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.