Art. 1220 Codice Navigazione Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell’abilitazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con l’ammenda da lire duemila a cinquemila.

2. Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.