Art. 1219 Codice Navigazione Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell’aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque, senza l’autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all’apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.