Art. 1219 Codice Navigazione Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell’aeromobile
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Chiunque, senza l’autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all’apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità.