Art. 71-ter disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Testo in vigore dal 18 giugno 2013

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.