Art. 60 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell’art. 1092 del codice sono l’ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell’agricoltura.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.