Art. 60 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell’art. 1092 del codice sono l’ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell’agricoltura.
1. Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell’art. 1092 del codice sono l’ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell’agricoltura.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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