Art. 68 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
2. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 68 disp. att. c.c. disciplina la tabella millesimale, cioè il documento che traduce in termini aritmetici il valore di ciascuna unità immobiliare rispetto all’intero edificio. Il valore proporzionale, espresso in millesimi, è la misura della quota di ciascun condomino sulle parti comuni (art. 1118 c.c.) e diventa il parametro per ripartire le spese (artt. 1123, 1124 e 1126 c.c.) e per calcolare i quorum assembleari (art. 1136 c.c.). La funzione della norma è dunque organizzativa: rendere certa e verificabile, una volta per tutte, una proporzione che la legge stessa già determina.
Il testo vigente è stato riscritto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220 (riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013), che ha fatto salvo il titolo come fonte prevalente e ha mantenuto i criteri di esclusione già presenti nella versione originaria.
Contenuto della disposizione
Il primo comma pone una regola sussidiaria: ove non precisato dal titolo (atto di acquisto, regolamento contrattuale, convenzione), il valore proporzionale è espresso in millesimi in un’apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Il richiamo agli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c. chiarisce che la tabella serve sia alla ripartizione delle spese sia al funzionamento dell’assemblea.
Il secondo comma esclude dal calcolo tre elementi: il canone locatizio, i miglioramenti e lo stato di manutenzione delle singole unità. Il valore va quindi stimato in base a fattori oggettivi e stabili, come superficie, piano, esposizione e destinazione, e non in base a circostanze soggettive o contingenti che dipendono dalle scelte del singolo proprietario.
Profili applicativi
Dopo le Sezioni Unite del 2010 l’atto di approvazione della tabella non è un negozio ma una ricognizione di valori preesistenti; per questo basta la maggioranza dell’art. 1136, secondo comma, c.c., salvo che la tabella sia convenzionale, cioè frutto di un accordo con cui i condomini hanno espressamente scelto di derogare ai criteri legali. In tal caso servono l’unanimità o una pronuncia giudiziale. La tabella deve risultare da una delibera o da un accordo in forma scritta: non può formarsi per prassi o per comportamenti concludenti.
La mancanza della tabella non paralizza il condominio: le maggioranze si verificano anche a posteriori in giudizio e le spese possono essere ripartite purché sia rispettata in concreto la proporzione con le quote. Chi contesta la tabella in uso deve agire per la revisione ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c. e provarne i presupposti; chi impugna una delibera per difetto di quorum deve dimostrare che le maggioranze, calcolate sui valori reali, non sono state raggiunte. Un errore frequente consiste nel credere che la natura contrattuale del regolamento renda di per sé convenzionale anche la tabella allegata.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’articolo si salda con l’art. 69 disp. att. c.c., che regola rettifica e modifica dei valori (all’unanimità o, nei casi di errore e di alterazione superiore a un quinto, a maggioranza), e con l’art. 1138 c.c., che disciplina il regolamento cui la tabella è allegata. I millesimi alimentano i criteri di riparto degli artt. 1123, 1124 e 1126 c.c. e i quorum dell’art. 1136 c.c.; l’art. 1118 c.c. ne fonda la funzione di misura del diritto sulle parti comuni. Per le delibere che modificano a maggioranza i criteri generali di riparto rileva la distinzione tra nullità e annullabilità tracciata in materia di impugnazione ex art. 1137 c.c.