Art. 67 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
2. Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.
3. Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
4. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.
5. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
6. L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
7. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
8. Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 67 disp. att. c.c. disciplina la partecipazione all’assemblea di condominio per il tramite di altri soggetti: il rappresentante del singolo condomino, il rappresentante comune dei comproprietari di un’unità indivisa, il rappresentante di ciascun condominio nell’assemblea del supercondominio, l’usufruttuario in luogo del nudo proprietario. La norma completa le regole sul funzionamento dell’assemblea dettate dagli artt. 1136 e 1137 c.c. e mira a contemperare due esigenze: agevolare la formazione della volontà collegiale, consentendo a chi non può essere presente di farsi rappresentare, e impedire che le deleghe si concentrino in poche mani, alterando il gioco delle maggioranze.
Il testo vigente è stato integralmente sostituito dall’art. 21 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013. Rispetto al testo originario, la riforma ha imposto la forma scritta della delega, introdotto il limite quantitativo delle deleghe nei condomini con più di venti partecipanti, vietato il conferimento di deleghe all’amministratore, regolato l’assemblea dei rappresentanti nei supercondomini e stabilito la responsabilità solidale di nudo proprietario e usufruttuario per i contributi condominiali. Per l’art. 72 disp. att. c.c. le sue previsioni non sono derogabili dal regolamento di condominio.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Nella prassi i vizi più frequenti riguardano le deleghe: delega priva di forma scritta, eccedenza del limite del quinto, delega conferita all’amministratore o a persona che ne sia un mero schermo. Tali irregolarità incidono sulla regolare costituzione dell’assemblea e sul computo delle maggioranze e, di regola, determinano l’annullabilità della delibera, da far valere con l’impugnazione dell’art. 1137 c.c. nel termine di trenta giorni. È opportuno che il presidente verifichi le deleghe in apertura e che il verbale le menzioni espressamente.
Quanto ai comproprietari, la norma non impedisce loro di partecipare personalmente: in tal caso devono esprimere un voto unitario, e se non riescono a formarlo sono considerati astenuti. Nei supercondomini, la previsione di un rappresentante obbligatorio non sottrae ai singoli condomini il diritto di impugnare le decisioni dell’assemblea dei rappresentanti, ma ne condiziona la legittimazione al comportamento del rappresentante. Con riguardo all’usufrutto, la solidarietà passiva prevista dall’ultimo comma consente all’amministratore di agire per l’intero contro l’uno o l’altro, ma vale solo per i contributi successivi all’entrata in vigore della riforma; nei rapporti interni il riparto resta regolato dagli artt. 1004 e 1005 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va letta con l’art. 1136 c.c., che fissa i quorum costitutivi e deliberativi, e con l’art. 1137 c.c. sull’impugnazione delle delibere; con l’art. 66 disp. att. c.c. sulla convocazione e con l’art. 72 disp. att. c.c., che ne sancisce l’inderogabilità. Il secondo comma rinvia agli artt. 1105 e 1106 c.c. sull’amministrazione della comunione; il terzo comma presuppone l’art. 1117-bis c.c., che estende la disciplina del condominio ai complessi con parti comuni a più edifici. Le regole sull’usufrutto richiamano gli artt. 985, 986, 1004, 1005 e 1006 c.c. Il rapporto tra delegante e delegato, e quello tra condominio e suo rappresentante nel supercondominio, sono regolati dalle norme sul mandato (artt. 1703 e seguenti c.c.) e sulla rappresentanza (artt. 1387 e seguenti c.c.).