Art. 63 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
2. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
3. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
4. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
5. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile disciplina la riscossione dei contributi condominiali e completa le norme del codice sul condominio negli edifici (artt. 1117 e seguenti c.c.). Il condominio vive dei versamenti dei partecipanti: senza un incasso rapido le spese per la conservazione delle parti comuni e per i servizi non possono essere sostenute, e la morosità di alcuni finisce per gravare sugli altri o per esporre il condominio alle azioni dei fornitori.
Il testo vigente, in vigore dal 18 giugno 2013, è stato interamente riscritto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio. Il nuovo testo ha aggiunto, tra l’altro, l’obbligo dell’amministratore di comunicare ai creditori i dati dei morosi, il beneficio della preventiva escussione a favore dei condomini in regola e la responsabilità dell’alienante fino alla comunicazione del titolo di trasferimento; la responsabilità solidale del subentrante, già contenuta nel secondo comma del testo previgente, è ora collocata nel quarto comma e, secondo la giurisprudenza, non si applica retroattivamente ai rapporti sorti prima della riforma.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in cinque commi:
Profili applicativi
Il ricorso monitorio si fonda sul verbale di approvazione del rendiconto o del preventivo e sul relativo stato di ripartizione. Nell’opposizione il condominio assolve il proprio onere probatorio producendo il verbale e la documentazione di spesa; il condomino può far valere la nullità della delibera, anche rilevabile d’ufficio, mentre i vizi di annullabilità, come gli errori nella ripartizione concreta delle spese, devono essere proposti con domanda riconvenzionale di annullamento entro il termine dell’art. 1137 c.c., a pena di inammissibilità. Se la delibera è impugnata in un giudizio separato, il condomino deve chiedere la sospensione dell’opposizione dimostrando la pendenza della causa pregiudicante.
Nelle compravendite è essenziale distinguere i rapporti esterni da quelli interni. Verso il condominio l’acquirente risponde in solido dei contributi del biennio indicato; tra venditore e acquirente vale, salvo patto contrario, la regola per cui ciascuno risponde delle spese maturate durante la propria titolarità, con diritto di regresso di chi abbia pagato debiti altrui. Il venditore, a sua volta, resta esposto finché il titolo non è comunicato all’amministratore: è prudente trasmetterlo subito dopo il rogito. Quanto alla sospensione dai servizi, essa riguarda solo i servizi comuni suscettibili di godimento separato e presuppone una mora di almeno sei mesi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma presuppone i criteri di ripartizione delle spese dettati dagli artt. 1123-1126 c.c. e l’approvazione assembleare del rendiconto e del preventivo prevista dall’art. 1135 c.c.; l’impugnazione delle delibere è regolata dall’art. 1137 c.c. Tra gli obblighi dell’amministratore, l’art. 1129, comma 9, c.c. impone di agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è compreso, salvo dispensa assembleare, e l’art. 1130 c.c. ne definisce le attribuzioni. Sul piano processuale operano gli artt. 633 e seguenti c.p.c. sul procedimento monitorio e l’art. 645 c.p.c. sull’opposizione. Per l’applicazione sussidiaria della disciplina della comunione l’art. 1139 c.c. esclude, in questa materia, l’art. 1104 c.c.