Art. 56 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il provvedimento dell’autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda all’espropriazione a norma dell’art. 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all’interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.

2. Si osservano nell’espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull’espropriazione per pubblica utilità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.