Art. 56 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il provvedimento dell’autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda all’espropriazione a norma dell’art. 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all’interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.
2. Si osservano nell’espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull’espropriazione per pubblica utilità.