Art. 798 c.c. Responsabilità per vizi della cosa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.