Art. 791 c.c. Condizione di riversibilità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

2. Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

3. Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante.
Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.