Art. 796 c.c. Riserva di usufrutto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.