Art. 790 c.c. Riserva di disporre di cose determinate
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.