Art. 789 c.c. Inadempimento o ritardo nell’esecuzione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il donante, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.