Art. 783 c.c. Donazioni di modico valore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
2. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.