Art. 783 c.c. Donazioni di modico valore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

2. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.