Art. 786 c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Articolo abrogato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192.(123)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 13 luglio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (123)

La L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l’art. 13, comma 1) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.