Art. 793 c.c. Donazione modale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La donazione può essere gravata da un onere.

2. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.

3. Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

4. La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.