Art. 784 c.c. Donazione a nascituri
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benchè non ancora concepiti.
2. L’accettazione della donazione a favore di nascituri benchè non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.
3. Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.