Art. 795 c.c. Divieto di sostituzione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

2. La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.