Art. 647 c.c. Onere

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.

2. Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione.

3. L’onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.