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Art. 633 c.c. Condizione sospensiva o risolutiva

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

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1. Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

← Art. 632 Determinazione di legato per arbitrio altruiArt. 634 Condizioni impossibili o illecite →

Codice civile

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