Art. 643 c.c. Amministrazione in caso di eredi nascituri
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa.
2. Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre.