Art. 635 c.c. Condizione di reciprocità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.