Art. 641 c.c. Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finchè questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore.

2. Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.