Art. 642 c.c. Persone a cui spetta l’amministrazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento.

2. Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo.

3. In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.