Art. 642 c.c. Persone a cui spetta l’amministrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento.
2. Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo.
3. In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.