Art. 644 c.c. Obblighi e facoltà degli amministratori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente.
1. Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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