Art. 644 c.c. Obblighi e facoltà degli amministratori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.