Art. 645 c.c. Condizione sospensiva potestativa senza termine

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l’adempimento, gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria perché fissi questo termine.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.