Art. 640 c.c. Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

2. La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.