Art. 636 c.c. Divieto di nozze

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

2. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.