Art. 636 c.c. Divieto di nozze
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.
2. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.