Art. 432 c.c. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.

2. Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.

3. Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.(146)

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

Note di aggiornamento

Aggiornamento (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
”Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale“.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.