Art. 419 c.c. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando.

2. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

3. Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.(146)

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

Note di aggiornamento

Aggiornamento (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
”Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale“.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.