1. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Testo in vigore dal 19 marzo 2004
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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