Art. 414 c.c. Persone che possono essere interdette

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.