Art. 433 c.c. Persone obbligate
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.(216)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che “Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 433 c.c. apre il titolo XIII del libro primo, dedicato agli alimenti, e individua le persone tenute a prestarli. L’obbligazione alimentare è espressione della solidarietà familiare: la legge impone a determinati congiunti di garantire a chi versa in stato di bisogno quanto è necessario per vivere, cioè vitto, abitazione, vestiario e cure mediche. Si tratta di un obbligo legale, che sorge indipendentemente dalla volontà delle parti, personale e non cedibile.
La norma stabilisce una vera e propria graduatoria, fondata sull’intensità del vincolo familiare. Il testo vigente risente della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha sostituito ovunque nel codice le espressioni “figli legittimi” e “figli naturali” con il solo termine “figli”, realizzando la piena equiparazione dei figli nati dentro e fuori dal matrimonio anche in materia alimentare.
Contenuto della disposizione
Sono obbligati agli alimenti, nell’ordine:
L’ordine è vincolante: l’obbligato di grado successivo è chiamato solo se quelli di grado anteriore mancano o non sono in condizione di sopportare l’onere, in tutto o in parte (art. 441, secondo comma, c.c.). Se più persone sono obbligate nello stesso grado, tutte concorrono in proporzione alle rispettive condizioni economiche (art. 441, primo comma, c.c.). Con precedenza su ogni altro obbligato è tenuto il donatario verso il donante, salvo che si tratti di donazione obnuziale o rimuneratoria (art. 437 c.c.). L’obbligo degli affini (generi, nuore, suoceri) cessa quando l’avente diritto passa a nuove nozze o quando sono morti il coniuge da cui deriva l’affinità e i figli nati dall’unione e i loro discendenti (art. 434 c.c.).
La norma individua soltanto i soggetti obbligati. I presupposti del diritto sono fissati dall’art. 438 c.c.: lo stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.
Profili applicativi
La questione centrale nel contenzioso è la prova dei presupposti, che grava sull’alimentando. Non basta dimostrare la mancanza di redditi: occorre provare di non poter provvedere a sé stessi neppure con il lavoro, per incapacità fisica o per l’impossibilità, non imputabile, di trovare un’occupazione adeguata alle proprie attitudini e condizioni sociali. Lo stato di bisogno va valutato tenendo conto di tutte le risorse disponibili, compresi i redditi ricavabili da immobili in proprietà o in usufrutto.
Il giudizio è relazionale: occorre esaminare insieme la situazione dell’alimentando e quella dell’obbligato, che deve essere in grado di prestare gli alimenti senza sacrificare le proprie esigenze primarie. Una mera disparità economica tra le parti non è sufficiente.
Frequente è la confusione tra alimenti e mantenimento. L’obbligo di mantenimento dei figli e del coniuge separato non presuppone lo stato di bisogno e ha un contenuto più ampio, commisurato al tenore di vita; gli alimenti sono un minus, limitato al necessario. Ne deriva che il figlio maggiorenne ormai adulto e non autosufficiente, che ha perso il diritto al mantenimento, può comunque chiedere gli alimenti ai genitori. Analogamente, l’obbligo dei nonni verso i nipoti per il tramite dell’art. 316-bis c.c. ha carattere sussidiario e non sorge per il solo inadempimento di un genitore, se l’altro dispone di mezzi.
Errore ricorrente è, infine, quello del familiare che si fa carico spontaneamente dell’assistenza di un genitore anziano e poi chiede ai fratelli il rimborso pro quota: in mancanza di un previo accertamento dello stato di bisogno e di una prestazione resa come coobbligato, la pretesa non ha fondamento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 433 c.c. si completa con l’art. 438 c.c., che fissa presupposti e misura degli alimenti, con l’art. 441 c.c. sul concorso di obbligati e con l’art. 443 c.c., che consente all’obbligato di adempiere con un assegno o accogliendo l’alimentando in casa. Gli artt. 434 e 437 c.c. regolano rispettivamente la cessazione dell’obbligo tra affini e la precedenza del donatario; l’art. 440 c.c. consente la revisione in caso di mutamento delle condizioni; l’art. 447 c.c. sancisce l’incedibilità e l’incompensabilità del credito alimentare. L’obbligo alimentare va tenuto distinto dai doveri di mantenimento previsti dagli artt. 143, 147, 156 e 316-bis c.c. e dall’assegno divorzile dell’art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Sul piano penale, la violazione degli obblighi di assistenza familiare è sanzionata dall’art. 570 c.p.