Art. 417 c.c. Istanza d’interdizione o d’inabilitazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

2. Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.(223)

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 63, comma 1) che “Al secondo comma dell’articolo 417 del codice civile le parole: ”potestà dei genitori“ sono sostituite dalle seguenti: ”responsabilità genitoriale“.”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.