Art. 428 c.c. Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
2. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.
3. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.
4. Resta salva ogni diversa disposizione di legge.(146)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
”Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale“.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 428 c.c. chiude il capo II del titolo XII del libro primo, intitolato, dopo la legge 9 gennaio 2004, n. 6, “Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale”. Accanto all’incapacità legale, che deriva da un provvedimento del giudice, l’ordinamento dà rilievo all’incapacità naturale, cioè alla condizione di fatto di chi, pur non essendo interdetto, al momento di compiere un atto non è in grado di comprenderne il significato o di determinarsi liberamente.
La norma bilancia due interessi contrapposti: la protezione di chi agisce senza piena coscienza e la sicurezza dei traffici giuridici, che verrebbe compromessa se ogni atto potesse essere rimesso in discussione per uno stato psichico non riconoscibile all’esterno. Per questo distingue tra atti unilaterali e contratti, chiedendo per questi ultimi un requisito ulteriore a tutela dell’affidamento della controparte.
Contenuto della disposizione
Il presupposto comune è l’incapacità di intendere o di volere, dovuta a qualsiasi causa, anche transitoria (malattia psichica, intossicazione, forte stress emotivo, effetti di farmaci), che sussista nel momento esatto in cui l’atto è compiuto. Non occorre la totale perdita delle facoltà psichiche: basta che siano turbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti dell’atto.
Si tratta di annullabilità relativa: l’azione spetta solo all’incapace, ai suoi eredi o aventi causa. Si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto, termine che decorre indipendentemente dalla cessazione dell’incapacità. Il quarto comma fa salve le diverse disposizioni di legge, come quelle sul testamento (art. 591 c.c.), sulla donazione (art. 775 c.c.) e sul matrimonio (art. 120 c.c.).
Profili applicativi
L’onere della prova grava su chi chiede l’annullamento e riguarda anzitutto lo stato di incapacità al momento dell’atto. La prova può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo, e normalmente passa per documentazione clinica e consulenza tecnica d’ufficio. Se è dimostrata una patologia permanente o di lunga durata, si inverte la prospettiva: spetta a chi sostiene la validità dell’atto provare che fu compiuto in un lucido intervallo, cioè in una fase di remissione.
L’attestazione del notaio sulla piena capacità delle parti non preclude la prova contraria, perché l’atto pubblico fa piena prova solo di ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza, non dei giudizi valutativi.
Nei contratti, indizio tipico della malafede è la sproporzione rilevante tra prezzo e valore del bene; contano anche i rapporti personali tra le parti e le modalità della trattativa. Errore ricorrente è insistere sul grave pregiudizio come requisito autonomo del contratto, o al contrario usare il pregiudizio per provare l’incapacità: i due profili vanno tenuti distinti.
Nel diritto del lavoro la norma trova applicazione frequente alle dimissioni. La giurisprudenza ha invece escluso che l’art. 428 c.c. si estenda ai comportamenti omissivi, come la mancata impugnazione del licenziamento entro il termine di decadenza; la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale sotto il diverso profilo della legittimità del termine.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1425, secondo comma, c.c. richiama l’art. 428 c.c. per i contratti dell’incapace naturale; l’art. 1441 c.c. ribadisce che l’annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte protetta; l’art. 1442 c.c. disciplina la prescrizione e l’eccezione perpetua; l’art. 1443 c.c. limita le restituzioni dell’incapace al vantaggio ricevuto. Discipline speciali riguardano il testamento (art. 591 c.c.), la donazione (art. 775 c.c.) e il matrimonio (art. 120 c.c.). Sul versante della responsabilità, l’art. 2046 c.c. esclude la responsabilità per il fatto illecito commesso in stato di incapacità non colposa. L’art. 427 c.c. regola invece gli atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato, mentre l’art. 412 c.c. disciplina quelli del beneficiario di amministrazione di sostegno.