Art. 428 c.c. Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.

2. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.

3. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.

4. Resta salva ogni diversa disposizione di legge.(146)

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

Note di aggiornamento

Aggiornamento (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
”Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale“.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 428 c.c. chiude il capo II del titolo XII del libro primo, intitolato, dopo la legge 9 gennaio 2004, n. 6, “Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale”. Accanto all’incapacità legale, che deriva da un provvedimento del giudice, l’ordinamento dà rilievo all’incapacità naturale, cioè alla condizione di fatto di chi, pur non essendo interdetto, al momento di compiere un atto non è in grado di comprenderne il significato o di determinarsi liberamente.

La norma bilancia due interessi contrapposti: la protezione di chi agisce senza piena coscienza e la sicurezza dei traffici giuridici, che verrebbe compromessa se ogni atto potesse essere rimesso in discussione per uno stato psichico non riconoscibile all’esterno. Per questo distingue tra atti unilaterali e contratti, chiedendo per questi ultimi un requisito ulteriore a tutela dell’affidamento della controparte.

Contenuto della disposizione

Il presupposto comune è l’incapacità di intendere o di volere, dovuta a qualsiasi causa, anche transitoria (malattia psichica, intossicazione, forte stress emotivo, effetti di farmaci), che sussista nel momento esatto in cui l’atto è compiuto. Non occorre la totale perdita delle facoltà psichiche: basta che siano turbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti dell’atto.

  • Atti unilaterali (primo comma), come dimissioni, rinunce o ricognizioni di debito. Oltre all’incapacità occorre il grave pregiudizio per l’autore, cioè un danno patrimoniale o personale di rilievo.
  • Contratti (secondo comma): occorre la malafede dell’altro contraente, intesa come consapevolezza della menomazione psichica della controparte. La malafede può risultare dal pregiudizio subito o temuto dall’incapace, dalla qualità del contratto o da qualsiasi altro elemento.

Si tratta di annullabilità relativa: l’azione spetta solo all’incapace, ai suoi eredi o aventi causa. Si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto, termine che decorre indipendentemente dalla cessazione dell’incapacità. Il quarto comma fa salve le diverse disposizioni di legge, come quelle sul testamento (art. 591 c.c.), sulla donazione (art. 775 c.c.) e sul matrimonio (art. 120 c.c.).

Profili applicativi

L’onere della prova grava su chi chiede l’annullamento e riguarda anzitutto lo stato di incapacità al momento dell’atto. La prova può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo, e normalmente passa per documentazione clinica e consulenza tecnica d’ufficio. Se è dimostrata una patologia permanente o di lunga durata, si inverte la prospettiva: spetta a chi sostiene la validità dell’atto provare che fu compiuto in un lucido intervallo, cioè in una fase di remissione.

L’attestazione del notaio sulla piena capacità delle parti non preclude la prova contraria, perché l’atto pubblico fa piena prova solo di ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza, non dei giudizi valutativi.

Nei contratti, indizio tipico della malafede è la sproporzione rilevante tra prezzo e valore del bene; contano anche i rapporti personali tra le parti e le modalità della trattativa. Errore ricorrente è insistere sul grave pregiudizio come requisito autonomo del contratto, o al contrario usare il pregiudizio per provare l’incapacità: i due profili vanno tenuti distinti.

Nel diritto del lavoro la norma trova applicazione frequente alle dimissioni. La giurisprudenza ha invece escluso che l’art. 428 c.c. si estenda ai comportamenti omissivi, come la mancata impugnazione del licenziamento entro il termine di decadenza; la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale sotto il diverso profilo della legittimità del termine.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 27 maggio 2026, n. 16629: per annullare il contratto non serve il grave pregiudizio, che è solo un indizio della malafede, desumibile anche dalla sproporzione tra prezzo e valore; in presenza di un’infermità permanente spetta a chi difende l’atto provare che fu compiuto in un momento di remissione; l’inabilitato assistito dal curatore può agire senza autorizzazione del giudice tutelare.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 6 febbraio 2025, n. 2961: per gli atti unilaterali incapacità e grave pregiudizio sono condizioni distinte e autonome, sicché il pregiudizio non può servire a dimostrare l’incapacità; nei contratti, in difetto di prova dell’incapacità, l’esame della malafede resta assorbito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 13 ottobre 2022, n. 29962: la diversità di regime riflette la diversa rilevanza sociale degli atti: negli atti unilaterali prevale l’interesse dell’incapace, nei contratti l’affidamento della controparte, tutelata solo se in buona fede; la malafede consiste nella consapevolezza della menomazione altrui al momento della stipula.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 28 ottobre 2019, n. 27489: basta un turbamento delle facoltà psichiche tale da impedire la formazione di una volontà cosciente; il giudizio del notaio sulla capacità delle parti non è coperto dalla fede privilegiata dell’atto pubblico.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 21 febbraio 2025, n. 4586: l’incapacità deve essere provata con riferimento al momento della stipula, anche mediante indizi e presunzioni purché univoci, e deve consistere in una menomazione significativa delle facoltà intellettive e volitive.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 31 gennaio 2017, n. 2500: il lavoratore che chiede l’annullamento delle proprie dimissioni deve provare il turbamento psichico, anche parziale, al momento dell’atto e il grave pregiudizio subito.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 14 aprile 2010, n. 8886: annullate le dimissioni, il diritto a riprendere il lavoro e alle retribuzioni decorre dalla domanda giudiziale e non dalla data delle dimissioni, perché la retribuzione non è dovuta in assenza di prestazione.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 5 settembre 2024, n. 23874: l’art. 428 c.c. non si estende all’inerzia dell’incapace che omette di tutelare i propri diritti; le Sezioni Unite hanno quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui fa decorrere il termine per impugnare il licenziamento anche in caso di incapacità naturale del lavoratore.

Rapporti con altre norme

L’art. 1425, secondo comma, c.c. richiama l’art. 428 c.c. per i contratti dell’incapace naturale; l’art. 1441 c.c. ribadisce che l’annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte protetta; l’art. 1442 c.c. disciplina la prescrizione e l’eccezione perpetua; l’art. 1443 c.c. limita le restituzioni dell’incapace al vantaggio ricevuto. Discipline speciali riguardano il testamento (art. 591 c.c.), la donazione (art. 775 c.c.) e il matrimonio (art. 120 c.c.). Sul versante della responsabilità, l’art. 2046 c.c. esclude la responsabilità per il fatto illecito commesso in stato di incapacità non colposa. L’art. 427 c.c. regola invece gli atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato, mentre l’art. 412 c.c. disciplina quelli del beneficiario di amministrazione di sostegno.