Art. 431 c.c. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

2. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.(146)

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

Note di aggiornamento

Aggiornamento (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
”Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale“.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.