Art. 426 c.c. Durata dell’ufficio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.