Art. 426 c.c. Durata dell’ufficio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.