Art. 424 c.c. Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.
2. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’art. 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
3. Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408.