Art. 421 c.c. Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’art. 416.(146)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
”Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale“.”